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Circolare Ministero del tesoro 09.07.2001, n. 167

Applicazione dell'art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del Comparto scuola - Regolarizzazione dei pagamenti su partite non elaborate in via automatizzata nella lavorazione del mese di giugno 2001.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha fatto presente che alcuni direttori dei servizi generali ed amministrativi del Comparto scuola, inquadrati in tale profilo dal 1.09.2000, ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26.05.1999, sono stati esclusi dalla lavorazione effettuata sulla rata di giugno 2001 dal centro Interregionale di Elaborazione per i Servizi del Tesoro, per la corresponsione ai direttori stessi dei benefici di cui all'art. 8 del CCNL 15.3.2001.

Al riguardo, considerato che l'inconveniente di cui sopra si è verificato per l'incongruenza fra i dati anagrafici comunicati dal SIMPI al Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro e quelli presenti in Banca Dati, si comunica che alla regolarizzazione dei pagamenti sulle partite intestate al personale interessato dovranno provvedere le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Tesoro.

A tal fine, il Ministero della Pubblica Istruzione con nota n. 139 del 6 luglio 2001 ha interessato i competenti dirigenti scolastici, affinché provvedano a segnalare con urgenza alle Direzioni Provinciali i nominativi dei direttori dei servizi generali ed amministrativi esclusi dalla lavorazione anzidetta, comunicando contestualmente l'importo annuo lordo del rateo di anzianità in corso di maturazione, alla data del 1.09.2000, nella qualifica precedentemente ricoperta di responsabile amministrativo, da corrispondere ai medesimi ai sensi dell'art. 8, 2° comma, del CCNL 15.3.2001.

Le Direzioni Provinciali, ricevute tali comunicazioni, procederanno, per ciascun nominativo, all'inserimento in Banca Dati dalla prima rata utile, con decorrenza 1.9.2000, dell'importo di cui sopra, identificandolo con il codice 120/SCU (assegno personale riassorbibile con la successiva progressione di carriera); provvederanno, inoltre, a corrispondere con la medesima decorrenza, ai sensi del 1° comma del citato art. 8, l'importo annuo lordo di L. 2.926.700, corrispondente al 70% della differenza fra la posizione

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