Circolare MIUR 17.07.2001, prot. n. 6155
Linee di indirizzo in merito alla gestione dei ricorsi gerarchici e dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
A seguito del riordino del Ministero, disposto dal D.P.R. 347/2000 e dal successivo D.M. 30.01.2001, alla scrivente Direzione Generale sono stati attribuiti a decorrere dal 01.03.2001, prevalentemente funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività contenziosa, nonché funzioni di consulenza legale.
Al fine di dare attuazione al nuovo assetto organizzativo, come delineato dallo stesso D.P.R. 347/2000, si forniscono, in sintonia anche a quanto contenuto nelle "linee di articolazione degli Uffici scolastici regionali", le seguenti indicazioni, relativamente alle procedure da seguire per i ricorsi avviati dopo il 01.03.2001, e conseguentemente per le varie tipologie di contenzioso. Resta, in ogni caso, fermo il potere organizzatorio dei Direttori Regionali (art. 16 c. 1 lettera C del d.lgs. 30.3.2001, n. 165) di articolare, nel rispetto di quanto stabilito dai decreti di organizzazione, l'esercizio della competenza in materia di contenzioso loro già attribuita dal citato D.P.R. 347/2000.
Le procedure che di seguito vengono illustrate costituiscono indicazioni di massima rispetto all'assetto organizzativo esistente ed hanno carattere di transitorietà tenuto conto che la materia dovrà formare oggetto di contrattazione sindacale, in sede di code contrattuali del comparto scuola, che si dovranno considerare le diverse competenze attribuite al nuovo Consiglio superiore della pubblica istruzione, rispetto all'attuale CNPI (cfr d.lgs. 233/99 art. 1), e che i Provveditorati agli Studi operano sino al 31.12.2001.
Si sottolinea, con la circostanza, che gli strumenti ordinari di tutela in materia di rapporto di lavoro sono individuati dall'ordinamento nel ricorso al giudice ordinario e nelle procedure di conciliazione ed arbitrato disciplinate dal contratto collettivo nazionale quadro del 23.1.2001. Le procedure oggetto della presente nota vengono prese in considerazione stante la facoltà degli interessati ad avvalersene in via transitoria, come anch
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