Decreto legge 03.07.2001, n. 255
1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 10 settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. 3
2. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. 4
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.
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