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D.M. MIUR 19.07.2001

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. (G.U. 03.09.2001, n. 204)

Art. 1 -

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entità' del contributo, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.

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