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D.M. MIUR 19.07.2001

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. (G.U. 03.09.2001, n. 204)

Art. 3 -

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:

a) una quota di L. 2.500.000.000 per progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;

b) una quota di L. 2.000.000.000 per progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza e quello della ricerca e dell'industria;

c) una quota di L. 972.500.000 per progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree.

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