D.P.C.M. 11.07.2001, n. 338
1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione.
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