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D.P.C.M. 11.07.2001, n. 338

Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore. (G.U. 22.08.2001, n. 194)

Art. 4 - Rilascio del contrassegno

1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.

2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. può richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.

3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:

a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;

b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;

c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.

4. La S.I.A.E. può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.

5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. dà comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. può altresì rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis del

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