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D.P.C.M. 11.07.2001, n. 338

Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore. (G.U. 22.08.2001, n. 194)

Art. 6 - Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente 7 .

2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 8 .

3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:

a) titolo del prodotto 9 ;

b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato 10 ;

c) codice identificativo del prodotto, se disponibile 1

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