D.P.C.M. 11.07.2001, n. 338
1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente 7 .
2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 8 .
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:
a) titolo del prodotto 9 ;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato 10 ;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile 1
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.