Legge regionale Regione Valle d'Aosta 27.07.2001, n. 12
1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto.
2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri.
3. I membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. I membri del collegio restano in carica cinque anni.
5. Nella prima seduta, il collegio elegge il presidente tra i propri componenti.
6. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso l'Istituto, anche individualmente.
7. Ai membri del collegio spetta un compenso, a carico del bilancio dell'Istituto, fissato con deliberazione della Giunta regionale.
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