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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 27.07.2001, n. 12

Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRSSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRSSAE. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33.

Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri.

3. I membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

4. I membri del collegio restano in carica cinque anni.

5. Nella prima seduta, il collegio elegge il presidente tra i propri componenti.

6. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso l'Istituto, anche individualmente.

7. Ai membri del collegio spetta un compenso, a carico del bilancio dell'Istituto, fissato con deliberazione della Giunta regionale.

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