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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 27.07.2001, n. 12

Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRSSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRSSAE. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33.

Art. 14 - Assenza e decadenza

1. In caso di brevi assenze o di impedimento del direttore, l'ordinaria amministrazione è garantita da personale dell'Istituto, su delega del direttore.

2. Ove l'assenza o l'impedimento del direttore pregiudichino il regolare funzionamento dell'Istituto, la Giunta regionale, sentito il consiglio dell'Istituto, ne sospende il contratto.

3. Oltre che nei casi di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997, la Giunta regionale, sentito il consiglio dell'Istituto, procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore in caso di:

a) reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento;

b) gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei revisori dei conti;

c) valutazione negativa dei risultati della gestione.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione provvisoria dell'Istituto.

5. Al commissario spetta un compenso, a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, di importo non superiore a quello attribuito al direttore.

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