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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 27.07.2001, n. 12

Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRSSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRSSAE. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33.

Art. 19 - Patrimonio e fonti di finanziamento

1. Al fine di garantire la funzionalità dell'Istituto, la Regione concede a titolo gratuito beni immobili di sua proprietà, ovvero procede ad acquisizioni, ristrutturazioni o locazioni, curandone altresì la manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria è a carico dell'Istituto.

2. I beni mobili e le attrezzature tecnologiche fanno parte del patrimonio dell'Istituto che ne cura l'acquisto, l'inventariazione e la manutenzione.

3. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) assegnazioni della Regione;

b) contributi di enti pubblici e privati;

c) redditi derivanti dalla cessione, a soggetti diversi dall'amministrazione regionale e dalle istituzioni scolastiche autonome della regione, delle pubblicazioni prodotte in proprio dall'Istituto;

d) redditi per servizi prestati a favore di istituzioni pubbliche e private, diverse dall'amministrazione regionale e dalle istituzioni scolastiche autonome della regione;

e) eventuali donazioni, lasciti ed altre liberalità;

f) ogni altro vantaggio economico.

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