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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 27.07.2001, n. 12

Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRSSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRSSAE. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33.

Art. 2 - Natura giuridica, autonomia, vigilanza e commissariamento

1. L'Istituto è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia amministrativa e contabile.

2. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

3. Nel caso di gravi e persistenti irregolarità o quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, procede allo scioglimento del consiglio dell'Istituto, alla risoluzione del contratto del direttore nei casi previsti dall'articolo 14, comma 3, nonché alla nomina di un commissario straordinario.

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