Legge regionale Regione Valle d'Aosta 27.07.2001, n. 12
1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è determinato in lire 265 milioni (euro 136.861) per l'anno 2001 ed in annui euro 279.200 a decorrere dall'anno 2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06. "Attività culturali e scientifiche", al capitolo 57470 la cui descrizione viene così modificata: "Finanziamento a favore dell'IRRE della Valle d'Aosta", e si provvede:
a) per lire 200 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 203.800, per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 57470 dello stesso obiettivo programmatico;
b) per lire 45 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 65.070, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 65920 "Spese per restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)", dell'obiettivo programmatico 2.2.4.07. "Attività culturali - musei, beni culturali e ambientali";
c) per lire 20 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 10.330, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 20472 "Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: riscaldamento, manutenzione ordinaria e gestione impianti", dell'obiettivo programmatico 1.3.1. "Funzionamento dei servizi regionali".
3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le
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