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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 27.07.2001, n. 12

Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRSSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRSSAE. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33.

Art. 3 - Ambiti di attività e principi informatori

1. L'Istituto, tenuto anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali, svolge funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome ed all'amministrazione scolastica regionale nei seguenti settori:

a) ricerca educativa;

b) ricerca nell'ambito della formazione del personale della scuola;

c) documentazione didattico-pedagogica;

d) innovazione degli ordinamenti scolastici.

2. L'Istituto opera nel rispetto dei seguenti principi:

a) rispondenza delle attività svolte alle esigenze delle istituzioni scolastiche autonome e dell'amministrazione scolastica regionale;

b) aderenza delle azioni intraprese alle finalità espresse dalla normativa regionale vigente in materia di autonomia scolastica;

c) approfondimento e valorizzazione delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale, con particolare riguardo alla dimensione bilingue;

d) collegamento e coordinamento con altri enti ed organismi operanti a supporto delle istituzioni scolastiche autonome a livello regionale e nazionale;

e) cooperazione con i soggetti istituzionali che contribuiscono all'offerta formativa sul territorio;

f) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture similari di altri Paesi e definizione con essi di accordi e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;

g) monitoraggio e valutazione interna delle attività svolte.

3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto può avvalersi delle competenze del personale appartenente al ruolo regionale degli ispettori tecnici.

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