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Deliberazione AIPA 31.05.2001, n. 16

Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 08.03.1999, n. 70. (G.U. 02.07.2001, n. 151)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:

a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) documento informatico delle pubbliche amministrazioni: la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati formati dalle amministrazioni pubbliche o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività istituzionale ed amministrativa;

c) identificazione degli addetti al telelavoro: le modalità e le tecniche previste per il processo di identificazione ed autenticazione certa degli addetti al telelavoro;

d) postazione di telelavoro: l'insieme degli apparati hardware, software e di rete che consentono lo svolgimento di attività di telelavoro;

e) sicurezza delle tecnologie: la sicurezza organizzativa, fisica e logica sia delle postazioni di lavoro sia delle risorse di supporto di tipo hardware, software e di rete;

f) sicurezza dei dati personali: la sicurezza ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

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