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Deliberazione AIPA 31.05.2001, n. 16

Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 08.03.1999, n. 70. (G.U. 02.07.2001, n. 151)

Art. 4 - Requisiti di sicurezza dei documenti informatici delle tecnologie e dei dati personali

1. In relazione alle caratteristiche del progetto di telelavoro, le amministrazioni definiscono le misure di sicurezza per le tecnologie, i dati personali e i documenti informatici, ai sensi dell'art. 10 delle regole tecniche di cui alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000.

2. Le azioni da intraprendere in ordine alla sicurezza delle prestazioni di telelavoro devono essere tali da consentire almeno:

a) l'identificazione degli addetti al telelavoro e l'autorizzazione all'accesso delle risorse dell'amministrazione;

b) la tracciabilità delle operazioni di rilevanza significativa effettuate dagli addetti al telelavoro (aggiornamenti, cancellazioni, accessi a particolari risorse hardware e software).

3. Le azioni di cui al precedente comma 2 non devono consentire:

a) l'uso indiscriminato di Internet per il download di file non consentiti (file e programmi con una particolare estensione);

b) l'accesso alla rete in orari differenti da quelli consentiti nell'ambito del piano di sicurezza;

c) la modifica della configurazione hardware e software delle risorse di telelavoro.

4. Le amministrazioni adottano adeguate misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Le misure minime per la sicurezza dei dati personali sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1999, n. 318.

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