D.M. Lavoro e previdenza sociale 31.05.2001
1. Al fine di assicurare basi minime omogenee per il sistema di certificazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e le regioni, previo confronto con le parti sociali, definisce con provvedimenti successivi gli standard minimi di competenza.
2. Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi:
a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano;
b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze;
c) l'individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto b), necessaria per la certificazione di cui all'art. 2 del presente provvedimento.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale di commissioni settoriali composte da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, delle regioni e delle parti sociali. Tali commissioni operano, con l'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), tenuto conto anche delle rilevazioni degli organismi bilaterali delle parti sociali e delle rilevazioni regionali.Resta ferma la competenza delle regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche.
4. Al fine di consentire flessibilità e adattabilità a
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