D.M. Lavoro e previdenza sociale 31.05.2001
1. La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente provvedimento, può essere effettuata:
a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto dal decreto 12 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all'acquisizione di qualifica di cui alla lettera a);
c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per l'ammissione ai diversi livelli del sistema d'istruzione e di formazione professionale o per l'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall'allegato B, comma d) dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000.
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