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D.P.R. 02.05.2001, n. 345

Regolamento di attuazione della legge 15.12.1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche. (G.U. 13.09.2001, n. 213)

Art. 7 - Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari

1. La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i documenti prodotti ai fini dell'articolo 11 della legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome è trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne dà comunicazione agli uffici e alle amministrazioni interessati, nonché all'ufficiale dello stato civile, perché si provveda alle annotazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, limitatamente, per quanto concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano prestato il proprio consenso. Il consenso è prestato mediante esplicita dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità che viene allegata alla domanda.

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