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D.P.R. 02.05.2001, n. 345

Regolamento di attuazione della legge 15.12.1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche. (G.U. 13.09.2001, n. 213)

Art. 8 - Procedure di finanziamento

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 1

2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2 di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.

3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 aprile 3 di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.

4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, stipula con le regioni interessate per territorio specifici protocolli d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al comm

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