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D.P.R. 17.05.2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 17.07.2001, n. 164)

Art. 10 - Servizi comuni

1. I provvedimenti che disciplinano l'organizzazione degli Uffici del Governo prevedono, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, la concentrazione in strutture unitarie dei seguenti servizi comuni agli uffici che in essi confluiscono:

a) controllo di gestione;

b) gestione del personale distintamente per i ruoli di appartenenza;

c) amministrazione, servizi generali e attività contrattuale;

d) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio;

e) contabilità e gestione finanziaria.

2. La gestione dei sistemi informativi automatizzati degli Uffici del Governo nella regione è affidata ad una apposita struttura unitaria istituita nell'ufficio del capoluogo regionale, al fine di garantire progressivamente un sistema di collegamento che assicuri la funzionalità operativa dei sistemi stessi nel loro complesso.

3. L'ufficio per le relazioni con il pubblico dell'Ufficio del Governo è organizzato in modo da consentire che le richieste di tutti i servizi possano essere presentate dal cittadino attraverso un unico sportello, a cui è possibile accedere da qualsiasi sede in cui l'ufficio è logisticamente articolato, provvedendo in tal senso ad una efficace interconnessione dei sistemi informatici.

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