D.P.R. 17.05.2001, n. 287
1. I rapporti del prefetto, titolare dell'Ufficio del Governo, con i Ministri preposti alle amministrazioni le cui strutture periferiche in esso confluiscono e con i dirigenti di dette strutture sono regolati dalle disposizioni degli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo.
2. Le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, definite da ciascun Ministro ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano i criteri generali ai quali i dirigenti preposti alle strutture di primo livello di ciascun Ministero e ai centri di responsabilità si attengono nella formulazione delle conseguenti istruzioni tecniche per l'esercizio delle funzioni e nella distribuzione delle risorse a livello periferico. Tali direttive sono comunicate al prefetto, che ne cura l'attuazione a livello periferico.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di attribuzioni del funzionario prefettizio, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativamente ai compiti del titolare dell'Ufficio, gli altri dirigenti preposti alle articolazioni interne dell'Ufficio adottano la generalità degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti alle attribuzioni dell'amministrazione di appartenenza ed esercitano tutti i relativi poteri di spesa ad esclusione di quelli correlati alla gestione unitaria di funzioni strumentali e dei servizi comuni di cui all'articolo 10.
4. Le strutture componenti l'Ufficio del Governo, per le quali i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, non prevedono il livel
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