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D.P.R. 17.05.2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 17.07.2001, n. 164)

Art. 14 - Risorse

1. Le somme assegnate per le spese di funzionamento dalle amministrazioni centrali agli Uffici del Governo confluiscono in un unico fondo della cui gestione è responsabile il titolare dell'ufficio ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

2. Ferme restando le norme vigenti in materia di spese del Ministero dell'interno, gli Uffici del Governo adottano procedure idonee ad assicurare, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche, la distinta gestione e rendicontazione dei fondi loro assegnati dalle amministrazioni centrali.

3. Le spese per i servizi comuni di cui all'articolo 10 sono gestite e rendicontate unitariamente per tutte le amministrazioni, attribuendo a ciascuna di esse la quota spettante.

4. Le modalità e le specifiche tecniche della gestione e della rendicontazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

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