D.P.R. 17.05.2001, n. 287
1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente alla trasformazione delle prefetture in Uffici del Governo e al riordino ed all'accorpamento, nell'ambito di detti Uffici, delle strutture periferiche delle amministrazioni dello Stato diverse da quelle di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano anche nelle regioni a statuto speciale fatta esclusione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta e per le province di Trento e Bolzano e fatte salve le competenze spettanti alle altre regioni a statuto speciale.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.