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D.P.R. 17.05.2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 17.07.2001, n. 164)

Art. 15 - Disposizioni per le regioni a statuto speciale

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente alla trasformazione delle prefetture in Uffici del Governo e al riordino ed all'accorpamento, nell'ambito di detti Uffici, delle strutture periferiche delle amministrazioni dello Stato diverse da quelle di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano anche nelle regioni a statuto speciale fatta esclusione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta e per le province di Trento e Bolzano e fatte salve le competenze spettanti alle altre regioni a statuto speciale.

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