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D.P.R. 17.05.2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 17.07.2001, n. 164)

Art. 17 - Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data indicata nell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 9 e degli atti di preposizione dei funzionari alle strutture unitarie competenti all'esercizio dei servizi comuni ai sensi dell'articolo 10, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di organizzazione e di funzionamento delle strutture periferiche confluite nell'Ufficio del Governo, vigenti alla data indicata nell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Ai fini della attuazione delle disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il sessantesimo giorno antecedente alla fine della legislatura corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire al Ministero dell'interno in relazione al trasferimento dei compiti degli uffici dei commissari del governo nelle regioni.

4. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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