D.P.R. 17.05.2001, n. 287
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1 e 2, il titolare dell'Ufficio del Governo è coadiuvato da una conferenza permanente dallo stesso presieduta e composta:
a) dai responsabili degli altri uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
b) dai responsabili delle strutture periferiche delle agenzie di cui al titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ove costituite secondo le disposizioni che ne regolano l'autonomia organizzativa;
c) dai responsabili delle strutture periferiche degli enti pubblici a carattere nazionale e degli altri enti pubblici operanti nella provincia, esclusi gli enti territoriali, gli enti di loro derivazione e gli enti dotati di autonomia funzionale.
2. La conferenza opera articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:
a) amministrazioni d'ordine;
b) sviluppo economico e attività produttive;
c) territorio, ambiente e infrastrutture;
d) servizi alla persona e alla comunità.
La conferenza permanente delibera in ordine alle modalità del proprio funzionamento.
3. Alle singole sezioni della conferenza permanente partecipano i responsabili delle strutture e degli uffici di cui al comma 1 competenti per il territorio della provincia e i responsabili delle strutture e degli uffici competenti dell'Ufficio del Governo. Nel capoluogo di regione partecipano anche i responsabili delle strutture e degli uffici competenti per l'intero territorio regionale o per parti di esso non coincidenti con quello di una provincia. In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono invitati a partecipare alle singole sedute i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. Possono essere,
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