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D.P.R. 17.05.2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 17.07.2001, n. 164)

Art. 5 - Potestà di indirizzo del Presidente del Consiglio

1. Nell'esercizio dei compiti di coordinamento dell'attività amministrativa del Governo, di coordinamento dell'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, e di promozione dello sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, emana direttive generali in ordine al funzionamento ed alle attività delle conferenze permanenti e può disporne la convocazione indicando le questioni di interesse generale da trattare. In questo caso la conferenza permanente è convocata entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, non oltre trenta giorni dalla richiesta.

2. La conferenza permanente o le singole sezioni sono convocate anche su richiesta del presidente della giunta regionale, del presidente della provincia, ovvero del sindaco del comune capoluogo, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali o comunali o di altri enti locali.

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