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D.P.R. 17.05.2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 17.07.2001, n. 164)

Art. 6 - Funzionamento delle conferenze permanenti

1. La conferenza permanente ha sede presso l'Ufficio del Governo e la segreteria è composta da personale ivi in servizio.

2. La conferenza permanente è comunque convocata ogni anno entro trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi finanziarie e di bilancio.

3. I verbali delle sedute della conferenza permanente e delle sezioni, nonché le relative deliberazioni sono trasmessi, oltre che ai componenti della conferenza medesima, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno e ai Ministeri competenti, a cura del titolare dell'Ufficio del Governo.

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