D.P.R. 17.05.2001, n. 287
1. La conferenza permanente ha sede presso l'Ufficio del Governo e la segreteria è composta da personale ivi in servizio.
2. La conferenza permanente è comunque convocata ogni anno entro trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi finanziarie e di bilancio.
3. I verbali delle sedute della conferenza permanente e delle sezioni, nonché le relative deliberazioni sono trasmessi, oltre che ai componenti della conferenza medesima, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno e ai Ministeri competenti, a cura del titolare dell'Ufficio del Governo.
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