D.P.R. 17.05.2001, n. 287
1. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 dell'articolo 1, si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando prioritariamente, per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, il personale dirigenziale già in servizio presso i Commissariati del Governo.
2. Alla gestione dei servizi comuni e all'esercizio delle funzioni strumentali nelle strutture unitarie istituite ai sensi dell'articolo 10, si provvede, in relazione alle mansioni da espletare, secondo gli strumenti di partecipazione previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e dall'articolo 31 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, con personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e con quello assegnato dalle amministrazioni le cui strutture periferiche confluiscono nell'Ufficio del Governo.
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