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D.P.R. 17.05.2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 17.07.2001, n. 164)

Art. 9 - Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione interna degli Uffici del Governo è definita secondo criteri di efficacia, economicità e flessibilità correlati alle caratteristiche socio-economiche e all'assetto istituzionale delle aree di competenza, in particolare di quelle metropolitane, garantendo ai titolari degli uffici la potestà di adottare specifiche modalità organizzative, sia strutturali che funzionali, sentite le organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2000.

2. I provvedimenti di organizzazione degli Uffici del Governo si ispirano al criterio della concentrazione funzionale, organizzativa e logistica delle varie strutture periferiche ministeriali, garantendo peraltro l'adeguata valorizzazione di specifiche competenze ad esse correlate.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in ordine alle modalità di individuazione dei posti di funzione da conferire ai funzionari della carriera prefettizia secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al medesimo decreto, la organizzazione interna degli Uffici del Governo per i restanti profili è stabilita, per aree funzionali, con decreti di natura non regolamentare adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministro dell'interno, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detti decreti possono prevedere, per esigenze di efficienza ed economicità, che una struttura interna dell'Ufficio del Governo eserciti le funzioni anche nell'ambito di una regi

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