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O.M. Pubblica Istruzione 21.05.2001, n. 90

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001. (G.U. 20.07.2001, n. 167 - S.O. n. 194)

Titolo I - Scuola dell'obbligo - Scuole elementari

Art. 1 - Scrutini ed esami

1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi.

2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e la quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.

4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'O.M. 2 agosto 1993, n.236 e dalla C.M. n. 491 del 7 agosto 1996, la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con il documento di valutazione.

5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo articolo 6.

6. I docenti di classe, ivi compreso il docente di sostegno, il docente di religione, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua stra

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