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O.M. Pubblica Istruzione 21.05.2001, n. 90

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001. (G.U. 20.07.2001, n. 167 - S.O. n. 194)

Titolo I - Scuola dell'obbligo - Scuole elementari

Art. 3 - Commissioni degli esami di licenza elementare

1. Le commissioni degli esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole riconosciute paritarie sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli designati dal collegio dei docenti.

Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art.4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.

2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte interessate.

3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico della scuola statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. Della commissione fanno parte anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno e quello di lingua straniera, ove tale insegnamento sia incluso nelle discipline impartite nella scuola elementare parificata.

5. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nomi

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