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O.M. Pubblica Istruzione 21.05.2001, n. 90

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001. (G.U. 20.07.2001, n. 167 - S.O. n. 194)

Titolo I - Scuola dell'obbligo - Scuole elementari

Art. 4 - Scuola familiare e privata autorizzata - Esami di idoneità e licenza

1. Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria del circolo didattico nell'ambito del quale si trova la scuola privata.

3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale o paritaria.

4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre insegnanti della scuola statale e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola paritaria, nominati dai rispettivi dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti. Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso

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