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O.M. Pubblica Istruzione 21.05.2001, n. 90

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001. (G.U. 20.07.2001, n. 167 - S.O. n. 194)

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 13 - Scrutini finali

1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art.4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.

2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.

3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998, citato nel preambolo.

5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri del

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