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O.M. Pubblica Istruzione 21.05.2001, n. 90

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001. (G.U. 20.07.2001, n. 167 - S.O. n. 194)

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 16 - Pubblicazione degli scrutini

1. A norma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", non licenziato").

3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. 1

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Si veda in proposito anche il successivo art. 37, che parla di adozione di "... idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami".

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