O.M. Pubblica Istruzione 21.05.2001, n. 90
Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore
1. Relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto.
2. A ciascun allievo che è prosciolto dall'obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, è rilasciata certificazione ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 e dell'art.9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n.323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n.70 del 13 marzo 2000.
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