O.M. Pubblica Istruzione 21.05.2001, n. 90
Titolo V - Scrutini finali ed esami nelle classi sperimentali
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art.278 del D.Lvo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche e integrazioni.
2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.
3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.
4. È consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento.
5. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi d'insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale.
6. Non è consentito sostenere esami di idoneità nei corsi sperimentali di progetto Sirio dell'ordine tecnico, salvo che trattisi di studenti che abbiano frequentato, nel corrente anno scolastico, tali corsi e che abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per effetto di scrutinio finale.
Gli studenti in possesso di ammissione a classi precedenti l'ultima di co
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