O.M. Pubblica Istruzione 21.05.2001, n. 90
Titolo VII
1. Ai sensi dell'art.309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
2. Per tutti gli esami disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendono sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario sono ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. È data facoltà alle commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.
3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, si applicano, inoltre, le norme di cui all'O.M. 30 gennaio 1984 e, relativamente agli esami di idoneità, le disposizioni dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n.425.
4. Le domande di ammissione agli esami dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parer
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