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Accordo 14.03.2001

Accordo 14.03.2001 per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola. (G.U. 12.04.2001, n. 86)

Art. 11 - Contribuzione

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

2. La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva prevista dall'art. 74 della L. 388/2000 è pari, all'1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.

La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi sopra indicati.

Eventuali voci ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo. Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:

• la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;

• l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;

• per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.

3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortun

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