Accordo 14.03.2001
1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
• delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;
• di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
• degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
• delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
• di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.
L'entità della quota associativa non può superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione.
5. Nei primi 12 mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del D.L. 346/2000.
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