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Accordo 14.03.2001

Accordo 14.03.2001 per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola. (G.U. 12.04.2001, n. 86)

Art. 18 - Fase transitoria

1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31.3.2001 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

2. All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da n. 18 membri, di cui n. 9 in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 in rappresentanza dei lavoratori.

4. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle amministrazioni e 1 in rappresentanza dei lavoratori.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

6. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 adesioni al Fondo.

7. Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda

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