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Accordo 14.03.2001

Accordo 14.03.2001 per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola. (G.U. 12.04.2001, n. 86)

Art. 2 - Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il CCNL sottoscritto per il comparto Scuola il 26.05.99 dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ARAN, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

• contratto a tempo indeterminato;

• contratto part-time a tempo indeterminato;

• contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi. Tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

a) i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli assunti con contratto di formazione-lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;

b) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

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