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Accordo 14.03.2001

Accordo 14.03.2001 per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola. (G.U. 12.04.2001, n. 86)

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da componenti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni.

3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

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