Accordo 14.03.2001
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da componenti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
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