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Accordo 14.03.2001

Accordo 14.03.2001 per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola. (G.U. 12.04.2001, n. 86)

Art. 8 - Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall'Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.

2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori Contabili effettivi e di un Revisore Contabile supplente; risultano eletti per ciascuna parte i Revisori Contabili la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro Lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero per la Giustizia.

4. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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