Circolare INPDAP 12.03.2001, n. 11
Trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita, indennità premio servizio) e trattamento di fine rapporto (DPCM 20/12/99).
Sono pervenute da parte di Amministrazioni ed Enti iscritti all'Istituto richieste di chiarimenti in ordine ad alcune problematiche relative sia ai trattamenti di fine servizio (indennità premio e indennità di buonuscita) sia al trattamento di fine rapporto ( D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ).
A modifica ed integrazione delle circolari già emanate, si forniscono pertanto le seguenti direttive cui gli Uffici provinciali dovranno attenersi al fine di assicurare l'indispensabile uniformità nella liquidazione delle prestazioni.
Diritto alle prestazioni
Indennità di buonuscita (dipendenti dello stato)
Il diritto all'indennità di buonuscita si matura alla cessazione dal servizio, dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza ex ENPAS, anno che può essere anche non continuativo.
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 267, della L. 662/96, al personale che "effettui passaggi di qualifica, di carriera o di Amministrazione senza soluzione di continuità e che dopo tali passaggi continui ad essere iscritto al Fondo viene liquidata, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato".
Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso la stessa o altra Amministrazione con mantenimento di iscrizione al fondo (oggi da intendersi all'INPDAP, sia ex gestione ENPAS che ex gestione INADEL, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 69, co. 14, della L. 388/00) potrà procedersi alla liquidazione della buonuscita solo a condizione che tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Tale condizione non è prevista in caso di riassunzione presso un Ente o Amministrazione pubblica il cui personale non sia iscritto all'INPDAP ai fini del TFS.
Non pu
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