Codice Garante per la protezione dei dati personali 14.03.2001
Capo III - Regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei princìpi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
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