Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151
Capo I - Disposizioni generali
1. È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.
Articolo interamente sostituito dall'art. 2 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010, in vigore dal 20 febbraio 2010.
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