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Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (G.U. 26.04.2001, n. 96 - S.O. n. 93)

Capo XI - Lavoratori autonomi 109

Art. 69 - Congedo parentale 110

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente Capo, genitori di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. 111

1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. 112 .

109

Rubrica così sostituita dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

110

L'art. 1, comma 337, della L. 24.12.2012, n. 228 (legge distabilità 2013) ha così sancito: "337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazion

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