Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151
Capo III - Congedo di maternità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
1-bis. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni 16 .
Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 30.06.2022, n. 105.
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