Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151
Capo IV - Congedo di paternità
1. Per il congedo di cui all'articolo 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23.
2. Per il congedo di cui all'articolo 28 il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.lgs. 30.06.2022, n. 105.
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